L’autovelox e’ la tua croce? ecco i sistemi per fare ricorso

17 Luglio 2017

Si parla spesso di autovelox e della validità delle multe elevate con questo “odioso” sistema di controllo elettronico della velocità che tanto fa dannare napoletani e non. Non tutti i giudici però la pensano allo stesso modo. Ma ci sono determinate accortenze che se non applicate rendono nulla la multa. Eccole:

 

Autovelox nascosti:

Nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità integra la fattispecie del reato di truffa. Queste devono essere segnalate almeno 400 metri prima e ben visibili.

Autovelox non segnalati:

Secondo la Cassazione, per rendere lecita la multa, è necessaria la presenza di segnaletica verticale che avvisa della presenza del dispositivo sul tratto di strada interessato. La postazione inoltre deve essere ben visibile. La legge impone che gli automobilisti siano previamente informati circa l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità. La violazione di tale previsione determina la nullità del verbale di contestazione. Una eccezione a questa regola è stata ritenuta operante quando l’autovelox è installato sulla volante della polizia (modello ProVida): in questo caso la presenza dell’apparecchio può non essere segnalata.

Autovelox e distanza dalla segnaletica:

È necessario anche che l’autovelox non sia posizionato immediatamente dopo il cartello verticale del limite di velocità, in quanto ciò imporrebbe brusche frenate pericolose per il traffico. Se la segnaletica in questione è nascosta da alberi, lampioni dell’illuminazione pubblica o, peggio, si trovi in curva, tanto da rendersi poco visibile al conducente impegnato nelle manovre di guida, la multa deve essere annullata.

Tipi di strade:

È nulla anche la multa per eccesso di velocità comminata dalla polizia municipale sulla superstrada, essendo quest’ultima una strada extraurbana principale di competenza della Polizia di Stato e non dei vigili urbani.

Termini:

È nulla, altresì, la multa notificata al trasgressore oltre il termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione e non dal giorno in cui è avvenuta l’infrazione stessa.

Contestazione immediata:

 In generale, la multa fatta con l’autovelox deve essere sempre contestata immediatamente: la pattuglia deve quindi fermare l’automobilista. Esistono però delle eccezioni a tale regola. Una di queste è nel caso di strade definite “a scorrimento” ossia deve presentare carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, priva di intersezioni a raso o con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.

Fotografie:

Le foto effettuate dall’autovelox devono ritrarre esclusivamente il trasgressore tutelando così la privacy dei terzi; inoltre non possono essere inviate a casa del proprietario del mezzo, ma devono essere consegnate solo a mani di questi, e non in mani di soggetti diversi della famiglia. E’ previsto addirittura un risarcimento del danno se la foto è spedita a casa. Ma attenzione:  le immagini scattate dalle apparecchiature omologate possono essere utilizzate, non solo per accertare le infrazioni al codice della strada, ma anche per verificare se il mezzo era coperto da polizza assicurativa.

Proprietà:

Gli strumenti di accertamento delle violazioni del codice della strada (autovelox, tutor) devono essere di proprietà degli Enti Locali, e non essere prestati gratuitamente da aziende private, in tal caso non sono legittimi e la multa non è valida.

di seguito troverete il modulo per fare ricorso:

L’Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare modifiche alcune. Le istruzioni sono segnate fra parentesi.

Spett.le Comando VV.UU.

……

(Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l’indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all’indirizzo presso la città in cui operano)

MODULO PER RICORRERE DINANZI AL PREFETTO

Raccomandata A.R

RICORSO AL PREFETTO DI ..

avverso il verbale di accertamento

di violazione n…..…(notificato in data..)

Il sottoscritto ….. residente in…. ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell’art. .. rilevata il giorno …in Via …, Comune di..

Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi

( Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione )

Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.

Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ….. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: … ( In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo )

In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.

Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.

Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione)

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente

Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:

– annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;

– annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.

Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

MODULO PER RICORRERE DINANZI AL GIUDICE DI PACE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..

Ricorso ex art. 22 legge 689/81

Opposizione avverso verbale di accertamento

n…notificato in data..

Il sottoscritto…residente in …. Via/Piazza…ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo …targato…

premesso

– che in data ……veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n…per la violazione dell’art.…( in questo spazio va inserito l’articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;

– che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l’importo totale) – che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …;

– che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto “…” ( Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all’immediata contestazione); – che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento);

– che in ogni caso l’accertamento impugnato risulta infondato in quanto …

( Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale ) Tutto ciò premesso, il ricorrente

propone opposizione

contro il verbale di accertamento n., notificato in data…, chiedendone l’annullamento, per i seguenti

motivi

( Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell’opposizione )

Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data … e non venne immediatamente contestata.

Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e’ stata rilevata l’infrazione non e’ autostrada né superstrada e non è (o non e’ pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto “per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita’ del traffico e all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).

Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione.

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.

Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ………………………………………………….… (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell’opposizione) * * * * *

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che ” In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Per questi motivi il ricorrente

chiede

che l’Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.

Con condanna a carico dell’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1) copia verbale di accertamento;

Con riserva di richieste istruttorie.

( la data) (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell’atto e di tutti gli allegati.