Il bollo di circolazione

17 Luglio 2017

Regole principali

Il bollo è una tassa di proprietà (la tassa automobilistica) e non più una tassa di circolazione. La ricevuta di pagamento, pertanto, non deve essere tenuta a bordo dell’auto ma custodita a casa insieme agli altri documenti del veicolo. Inoltre, non si deve più corrispondere il canone autoradio.

Dal 1999 la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento (che hanno facoltà di aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e di stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni). I pagamenti, quindi, devono essere effettuati a favore della regione o provincia autonoma di residenza dell’intestatario dell’auto.

Le regole in vigore dal 2007

Dal 1° gennaio 2007 (cioè tutti i pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007) il bollo viene calcolato non più in base alla sola potenza, come è stato fino al 2006, ma anche in base alla classe di emissioni (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4), con la novità del superbollo per le auto di potenza superiore a 100 kW (ma solo per i kW eccedenti la soglia di 100).

Il ministero dei Trasporti sa esattamente a quale classe appartiene l’auto e quindi l’esattore della tassa automobilistica è in grado di calcolare il corretto importo, che ciascuno può anche farsi calcolare sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). I proprietari che lo volessero possono chiedere l’aggiornamento del libretto con l’inserimento del numero della direttiva. Clicca qui per scaricare la tabella completa di corrispondenza fra le direttive comunitarie antinquinamento riportate sulla carta di circolazione e la classificazione Euro.

Auto elettriche

I veicoli a trazione elettrica sono esenti dalla tassa automobilistica per i primi cinque anni a partire dalla prima immatricolazione. A partire dal sesto anno viene applicata una riduzione del 75%, anche se alcune regioni (Lombardia e Piemonte) prevedono l’esenzione totale permanente, anche dopo il 5° anno, quindi.

Auto a gas metano o GPL

In generale, rispetto alla tariffa base le autovetture alimentate esclusivamente a gas (GPL o metano) godono di una riduzione del 75%. In tre zone del paese vi sono agevolazioni maggiori:
* Provincia autonoma di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodi d´imposta per tutti i veicoli immatricolati a gas a partire dal 6 agosto 2003
* Piemonte: esenzione totale per tutti gli autoveicoli omologati a gas
* Lombardia: esenzione totale per tutti i veicoli con alimentazione esclusiva a gas
Le auto a doppia alimentazione benzina-gas, invece, godono di agevolazioni solo nella provincia di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodo d´imposta per tutti i veicoli trasformati a gas a partire dal 6 agosto 2003.
 

Auto con almeno 30 anni

Sono automaticamente esenti dalla tassa automobilistica tutti i veicoli (autovetture, motoveicoli, ecc.) costruiti da almeno trent’anni. Se però questi veicoli vengono messi in circolazione, è necessario pagare una tassa fissa di circolazione (indipendente, cioè, dalla potenza del motore), pari, per le autovetture, a:
* 27,88 euro nelle Marche
* 28,40 euro in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo, Liguria e Toscana
* 27,63 euro nel Molise
* 30,00 euro in Piemonte, Puglia e Lombardia
* 25,82 euro in tutte le altre regioni
La tassa si può pagare senza sanzioni in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Auto con almeno 20 anni

La stessa esenzione spetta ai veicoli che abbiano compiuto vent’anni ma solo a patto che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico, cioè siano inclusi negli elenchi stilati dall’ASI (Automotoclub storico italiano) per gli autoveicoli e dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) per i motoveicoli.

Se però questi veicoli vengono messi in circolazione, è necessario pagare una tassa fissa di circolazione (indipendente, cioè, dalla potenza del motore), pari, per le autovetture, a:
* 27,88 euro nelle Marche
* 28,40 euro in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo e Liguria
* 27,63 euro nel Molise
* 30,00 euro in Piemonte, Puglia e Lombardia
* 60,00 euro in Toscana
* 25,82 euro nelle altre regioni.

Attenzione: tutti i veicoli costruiti da almeno 20 anni appartenenti a soggetti residenti in Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano hanno diritto all’esenzione a prescindere dall’interesse storico e collezionistico della vettura, a prescindere, quindi, dalla loro presenza negli elenchi ASI.

Disabili

Dal 1998 i disabili godono dell’esenzione dalla tassa automobilistica sui veicoli utilizzati per garantire la loro mobilità. I veicoli devono essere intestati ai portatori di handicap o a persone che li hanno a carico da un punto di vista fiscale (ciò accade se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro). L’esenzione, inoltre, è concessa a patto che i veicoli abbiano cilindrata non superiore a 2.000 cm3 se alimentati a benzina e a 2.800 cm3 se alimentati a gasolio. Infine, se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile stesso.

Auto acquistate con il bonus di rottamazione

La Finanziaria 2007 prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per chi, entro il 31 dicembre 2007, acquisterà (fa fede la data di firma del contratto da parte del venditore e dell’acquirente) una vettura nuova Euro 4 o Euro 5 avente emissioni di anidride carbonica (CO2) fino a 140 g/km. A patto che venga rottamata una vecchia vettura Euro 0 o Euro 1 e che la nuova vettura venga immatricolata entro il 31 marzo 2008.

L’esenzione è di tre annualità se si compra una vettura di cilindrata inferiore a 1300 cm3, oppure se la macchina, indipendentemente dalla cilindrata, viene acquistata da persone appartenenti a famiglie di almeno sei persone che non siano proprietarie di un’altra autovettura (ma non importa se in famiglia c’è un motociclo). L’esenzione è invece di due annualità se la macchina ha cilindrata pari o superiore a 1300 cm3. Per godere dell’esenzione non occorre alcuna formalità, se ne ha diritto se si rientra nelle condizioni di legge ed è sufficiente, quindi, non pagare la tassa.   Quando va pagato Il primo bollo per un veicolo nuovo deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, si può, però, pagare fino alla fine del mese seguente. Qualora l’ultimo giorno utile per il pagamento fosse un sabato o un festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il mese di immatricolazione va comunque versato per intero, anche nel caso in cui l’auto sia stata registrata l’ultimo giorno del mese (vedere “Ritardo nei pagamenti” per conoscere gli importi di mora applicati in caso di ritardo). Attenzione: in Lombardia e Piemonte il primo pagamento può essere sempre effettuato fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
Per quanto tempo va pagato Per le vetture fino a 35 kW di potenza, il primo versamento deve coprire almeno sei mesi, non più di dodici mesi e raccordarsi alla prima scadenza utile tra quelle dei mesi di gennaio o luglio successivi. Per le auto con potenza superiore a 35 kW, invece, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a otto mesi, non superiore a dodici, fino alla prima scadenza utile tra quelle dei mesi di aprile, agosto o dicembre successivi. Attenzione: in Lombardia e Piemonte anche i primi pagamenti devono sempre coprire dodici mesi a decorrere dal mese d’immatricolazione, indipendentemente dalla potenza dell’auto.
Quanto si deve pagare Il primo pagamento del bollo si calcola diversamente a seconda che copra un periodo di dodici mesi oppure un periodo inferiore. Nel primo caso si utilizza la cosiddetta tariffa “a regime” (vedere tabella in “Regole generali”). Nel secondo caso, invece, l’importo è maggiorato del 3% e, naturalmente, varia da regione a regione. In questo caso, per determinare l’importo effettivo da versare occorre moltiplicare l’importo (maggiorato) al kw per il numero di kw (tenendo ovviamente conto della classe di emissioni e dell’eventuale superbollo dovuto per ogni kw in più rispetto alla soglia di cento) e poi dividerlo per il numero di mesi da coprire. Attenzione: in qualche caso la potenza del veicolo può essere espressa con cifre decimali, di cui, però, non si deve tenere conto ai fini del calcolo del bollo (se per esempio il numero dei kW è 47,8, la tassa va calcolata su 47). L’importo da versare, invece, va sempre arrotondato alla seconda cifra decimale: se il terzo decimale ha un valore compreso tra 0 e 4 l’arrotondamento è per difetto (cioè non si tiene conto della terza cifra decimale); se invece il terzo decimale ha un valore compreso tra 5 e 9, l’arrotondamento va fatto per eccesso (per esempio: 15,842 euro = 15,84 euro; 15,846 = 15,85 euro).
Dove si può pagare Nella maggior parte dei casi il pagamento del primo bollo implica, oltre alla normale complessità di calcolo prevista per il semplice rinnovo, anche il calcolo dei mesi da pagare, tenendo conto delle particolari tariffe previste per il primo pagamento. Pertanto, nel caso in cui il contribuente decida di liquidare da sé la cifra da pagare dovrà prestare particolare attenzione al calcolo dell’importo. La stessa Agenzia delle entrate, cioè l’ufficio del ministero dell’economia delegato a gestire le entrate tributarie, cioè le tasse, consiglia questa modalità “unicamente a chi si sente padrone delle specifiche modalità di calcolo. Le quali, talvolta, sono particolarmente complesse”. Non possiamo che condividere questa affermazione (ma perché il ministero invece di avvisare che si tratta di una cosa complicata non la semplifica?) e consigliare a chi si trova in questa situazione di affidarsi ai sistemi di calcolo automatizzati: delegazioni Aci, sportelli postali collegati, agenzie di pratiche auto collegate, sito dell’Aci mediante il servizio Bollonet (servizi.aci.it) oppure al telefono mediante il servizio Telebollo (n° 199 711711); in questi ultimi due casi il servizio, attivo dal 1° gennaio 2008, prevede il pagamento mediante carta di credito. Attenzione: i servizi Telebollo e Bollonet sono gestiti dall’Aci e pertanto si possono utilizzare solo per versamenti a favore delle regioni convenzionate con l’Automobil Club (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano).
Quanto costa pagare il bollo? Negli uffici postali il versamento è gravato di un costo pari a 1 euro ed è necessario effettuare a mano sia il calcolo degli importi sia la compilazione dei bollettini. Tabaccai e agenzie, invece, percepiscono 1,55 euro, ma calcolano l’importo da pagare tramite computer. Nelle delegazioni Aci, a seconda della regione, il servizio di riscossione può essere gratuito o costare 1,55 euro. Presso le banche, infine, il servizio ha un costo che dipende dalla convenzione con la regione di riferimento.

Furto o smarrimento ricevuta Dal 1° gennaio 1999, la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni. Di conseguenza, per richiedere il duplicato della ricevuta di pagamento dei bolli pagati prima di questa data, occorre presentare domanda (a mano o per raccomandata) all’ufficio provinciale Aci, allegando ricevuta del versamento di 1,55 euro sul conto corrente postale 65138000 intestato a: Automobile Club d’Italia – Diritti fissi – via Marsala 8, Roma. Per le tasse automobilistiche versate a partire dal 1° gennaio 1999, non esiste una procedura unificata a livello nazionale e per avere l’attestato di pagamento del bollo occorre rivolgersi all’ufficio tributi della Regione in cui risiedeva l’intestatario dell’auto all’epoca del versamento. Non tutte le Regioni sono però organizzate per offrire questo servizio. In questi casi, l’unica salvezza sta nel ricordarsi in quale sportello e in quale data si effettuò il versamento e recarsi allo stesso sportello, dove, comunicando la data del pagamento e gli estremi del veicolo, si dovrebbe riuscitre a ottenere un duplicato della ricevuta.