L’utilizzo degli autocarri leggeri secondo il Codice della Strada

 

L'utilizzo degli autocarri leggeri secondo il Codice della Strada

L’utilizzo di autocarri “leggeri” (con massa totale sino a 35 quintali, guidabili con patente B), ha posto da qualche tempo il problema della liceità della presenza a bordo di passeggeri.

Su tale liceità, anche per una nebulosa definizione che ne dà il Codice della Strada, si è fatta parecchia confusione e da alcuni enti o rappresentanti delle forze dell’ordine, si è arrivati addirittura ad affermare che a bordo possono viaggiare solo persone con una precisa attinenza a quanto trasportato (quindi addetti al carico e scarico, dipendenti, ecc), oltre tutto senza fare un distinguo tra gli usi professionali e quelli personali e per il tempo libero.

Vediamo di risolvere quelli che sono i dubbi più ricorrenti sull’argomento partendo, ovviamente, da una corretta definizione di che cos’è un autocarro.

Che cos’è un autocarro?

E’ un veicolo per il trasporto di cose e di persone addette all’uso e al trasporto delle cose stesse (lo dice il CdS art. 54 lettera D). Non si parla quindi di merci (termine che fa riferimento a specifica attività commerciale) e tantomeno si fa riferimento al fatto che le “cose” debbano essere gestite (caricate e scaricate) da specifici incaricati o dipendenti del proprietario del veicolo. Il termine “cose”, inoltre, identifica qualsiasi oggetto, anche il paio di sci, anche la carrozzina del bambino (con il bimbo ovviamente… “addetto” all’uso della carrozzina stessa). Tenendo presente che il veicolo può anche viaggiare vuoto.

Quante persone possono viaggiare sull’autocarro?

Tutte quelle, senza limitazioni, indicate sulla carta di circolazione (da 2 a 5 e più secondo i casi), ovviamente prendendo posto in cabina sugli appositi sedili.

E’ vero che per trasportare passeggeri su un autocarro occorre un’autorizzazione specifica della Motorizzazione Civile secondo quanto indicato dall’art. 82 del CdS?

L’autorizzazione cui si fa riferimento deve essere richiesta solo se, in particolari situazioni d’emergenza o di lavoro, si intende trasportare le persone sul cassone o nel vano del veicolo normalmente adibiti al carico di cose. L’autorizzazione, quindi, non è richiesta se le persone occupano i posti in cabina, sugli appositi sedili e nel numero indicato dalla carta di circolazione.
Va chiarito che tale norma rappresenta un retaggio del vecchio CdS ed è stata a suo tempo prevista e mantenuta valida ancor oggi, ad esempio, quando occorre trasportare operai in zone di lavoro disagiate, effettuare interventi in occasione di calamità naturali, ecc. Tipica situazione è quella che prevede il trasporto delle mondine nelle risaie.

É vero che i bambini non possono viaggiare sugli autocarri?

Tale affermazione appare quanto meno scorretta e tendenziosa. Proprio il CdS, pensando doverosamente alla sicurezza dei bambini, all’art 172 comma 4 dice testualmente “i passeggeri sino a 12 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 ed N1 solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta” (che sarebbero poi le cinture). Per sapere quali veicoli sono quelli delle categorie M1 ed N1 basta consultare il CdS, art. 47 dove si dice che “N1 veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa non superiore a 3,5 ton” (il che tradotto in parole povere significa autocarri leggeri sino a 35 quintali guidabili con patente B). Se il CdS prevede che i bambini sugli autocarri indossino obbligatoriamente le cinture chi può affermare che non possono salirci?

É vero che tutti gli autocarri non possono circolare la domenica?

Assolutamente falso. Le limitazioni al traffico nei giorni festivi degli autocarri o di altre tipologie di veicoli rappresentano un’eccezione legata a situazioni contingenti (particolari festività, periodo delle ferie, ecc) e non la regola. Il CdS all’art. 5 comma 1 dice: “Il Ministro dei Lavori Pubblici può  impartire ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade l’applicazione di limitazioni al traffico di determinate categorie di veicoli…. I Prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, possono vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose”. Giova ricordare che tali limitazioni riguardano normalmente gli autocarri, autotreni e autoarticolati con massa totale superiore a 7,5 tonnellate. Quindi gli autocarri leggeri, sia quelli sino a 35 quintali, sia quelli sino a 60 quintali, possono circolare regolarmente. Va altresì chiarito che le limitazioni alla circolazione debbono comunque essere stabilite con un preciso decreto (da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale) che compete al Ministro dei Lavori Pubblici, per la validità sull’intero territorio nazionale, e in delega ai Prefetti per le singole zone di competenza.

Un privato può utilizzare il proprio autocarro per andare in vacanza con la famiglia (ad esempio a sciare)?

Nessuna norma lo proibisce in quanto il privato effettua un trasporto di “cose proprie” per le quali, secondo gli art. 82 e 83 del CdS, non è richiesta (per gli autocarri con massa inferiore a 60 quintali) alcuna licenza o autorizzazione al trasporto. Ovviamente non occorre alcuna autorizzazione ancor più se il veicolo viaggia “vuoto”.

Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 82 del CdS che possono ingenerare dubbi?

L’art 82 del CdS, al comma 6, dice che “previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C. gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone; l’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto”. Come già sottolineato tale autorizzazione è richiesta se si intende trasportare dei passeggeri sul cassone (piano di carico) del veicolo e non può fare riferimento alle persone presenti in cabina. Infatti lo stesso art. 82 del CdS al successivo comma 8 dice che “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa….., ecc, ecc”. Ma poiché sulla carta di circolazione è chiaramente indicato il numero dei passeggeri ospitabili in cabina, evidentemente non può esserci violazione se tali passeggeri sono nel numero indicato dalla carta di circolazione e occupano i sedili a tale scopo previsti.

Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 83 CdS con particolare riferimento al precedente art. 82?

L’art. 83 del CdS al comma 2 dice che “la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della apposita licenza d’esercizio. Sulla carta di circolazione debbono essere riportati gli estremi di tale licenza. Ma le disposizioni di tale legge non si applicano ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate” Da ciò si deduce che per gli autocarri leggeri (sino a 35 quintali, ovvero 3,5 tonnellate) non è richiesta alcuna licenza o autorizzazione al trasporto di cose proprie.

Ed ecco, a completamento, alcune significative decisioni di Prefetti e Pretori che avallano quanto detto:
– 12/01/1994 – il Prefetto di Bologna annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Bologna per autocarro con passeggero a bordo (ospitato in cabina – ndr) con la seguente motivazione: “l’infrazione è insussistente in quanto ai sensi dell’art 83/2 del CdS le disposizioni della legge 6/6/74 non si applicano ai veicoli non superiori a 6 tonnellate”.

– 10/02/1994 – Il Prefetto di Parma annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Borgovalditaro perché la violazione dell’art 82 CdS contestata a un proprietario di autocarro che circolava con passeggero a bordo, “è insussistente visto il D.L. 30/4/1992 (Nuovo CdS) n 285, art 284” anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 83 CdS parte finale del comma 2.

– 14/01/1998 – Il Prefetto di Torino annulla il verbale emesso dai Vigili Urbani di Torino per passeggero a bordo di autocarro con la seguente motivazione: “considerato che a norma dell’art 83/2 CdS i veicoli aventi portata inferiore a 6 tonnellate sono sottratti all’applicazione della legge

6/6/74 n. 298 (ovvero il CdS – ndr) e possono, quindi, trasportare un numero di passeggeri non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione, che conseguentemente la restrizione prevista all’art. 82 trova applicazione solo per i mezzi il cui peso complessivo, a pieno carico, risulta superiore a 6 tonnellate – in conseguenza di ciò, per le motivazioni suddette il
ricorso è accolto e per l’effetto ordina l’archiviazione degli atti”.

– 07/12/1995 – Il Pretore di Verbania emette una sentenza dando ragione ad un automobilista che viaggiava su autocarro con passeggero a bordo e al quale erano state contestate le violazioni degli art. 54 e 82 del CdS. Questa la motivazione: “la sanzione contro l’automobilista si basa su una
errata interpretazione del CdS e in particolare dell’art. 82, comma 6 e 9, e dell’art 54 lettera d. Per trasporto di persone in violazione di detti articoli si deve intendere solo quando nel vano cabina dell’autocarro trovino posto più persone di quelle previste dalla carta di circolazione oppure una o più persone siano alloggiate nel vano di carico”. In conseguenza di tale interpretazione, poiché il passeggero era ospitato sul sedile apposito, il Pretore ha sentenziato non sussistere la violazione ed
ha prosciolto l’automobilista e annullato il verbale.

Giova infine ricordare che una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’art 366 del regolamento di
applicazione del Codice della Strada che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. In assenza di merci pericolose, l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.

Considerazione conclusiva: Il Nuovo Codice della Strada, che dovrebbe vedere la luce riveduto e corretto entro la prima metà del 2002, dovrebbe fare finalmente chiarezza anche sul problema autocarri introducendo una dizione che li identificherà come “veicoli adatti al trasporto prevalente di cose”. Il che dovrebbe finalmente fugare ogni dubbio per quanto riguarda i passeggeri.

NOTA: dal punto di vista legale si ritiene che l’eventuale ritiro della carta di circolazione da parte dei verbalizzanti potrebbe ipotizzare “abuso in atti d’ufficio” in quanto gli stessi violerebbero la nota del Ministero degli Interno emessa in data 12/3/1991 sopra ricordata e tutt’ora valida.